giovedì 1 dicembre 2011

Il nodo della cittadinanza

Ecco come funziona in Italia e nel resto d'Europa

Cinquanta proposte parlamentari alle quali si è aggiunta ieri (22 nov, ndr) l'iniziativa del senatore democratico Ignazio Marino che ha presentato un disegno di legge per assegnare la cittadinanza a ogni nato in Italia indipendentemente da quella dei genitori. Dopo l'appello del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, si riaccendono dunque i riflettori sul nodo della cittadinanza italiana agli stranieri e ai minori figli di migranti nati nel nostro Paese e il Sole24ore.com ha lanciato un sondaggio. Ma cosa prevede attualmente la legge italiana?

Come funziona in Italia: lo ius sanguinis
La cittadinanza è oggi regolata dal cosiddetto "ius sanguinis" (diritto di sangue), fissato dalla legge 91 del 1992. In sostanza è cittadino italiano chi nasce da genitori italiani o chi è nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato inoltre cittadino italiano per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Le eccezioni: lo ius soli
La stessa legge 91 stabilisce però delle eccezioni, ossia la possibilità di acquisire la cittadinanza anche attraverso il cosiddetto "ius soli" (diritto di territorio). Per quanto riguarda la residenza, infatti, la cittadinanza può essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni sul territorio italiano; allo straniero, il cui padre, madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati cittadini per nascita o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni; allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione; allo straniero che ha prestato servizio anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano; al cittadino di uno Stato Ue se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano; all'apolide o al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni.

I casi di acquisizione "per matrimonio"

La cittadinanza italiana può essere concessa anche "per matrimonio" in presenza di alcuni requisiti: il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può infatti acquistare la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in Italia. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

E nel resto d'Europa?
Fuori dai confini nazionali, vigono regole diverse. Attualmente la maggio parte dei paesi europei adotta lo "ius sanguinis" anche se con norme meno rigide rispetto a quelle adottate in Italia, con la sola eccezione della Francia, dove la cittadinanza è disciplinata dallo "ius soli". Danimarca, Grecia e Austria, hanno sistemi simili al nostro e non è semplice acquisire la cittadinanza per chi è nato nel Paese da genitori stranieri. In Francia, come detto, esiste addirittura il doppio "ius soli": in sostanza è più semplice ottenere la cittadinanza per lo straniero nato sul territorio nazionale da stranieri a loro volta nati in Francia. In Germania il modello prevalente è quello dello "ius sanguinis", ma i tempi sono diversi rispetto a quelli italiani: è sufficiente infatti che uno dei due genitori di un minore straniero nato in Germania viva legalmente nel Paese e risieda lì da almeno 8 anni per concedere al figlio il diritto alla cittadinanza tedesca. Stesso discorso anche per Irlanda, Belgio, Portogallo e Spagna: vale anche qui il "diritto di sangue", ma le norme sono più morbide rispetto a quanto accade da noi.

a cura di Celestina Dominelli - 23 novembre 2011
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